Cartello di obbligo catene o pneumatici invernali all’imbocco di una strada di collina

Gomme invernali e catene a Torino: dove serve davvero

L’equivoco della stagione: l’ordinanza è della Città metropolitana e riguarda le strade provinciali, non i corsi cittadini. Ma la collina è dentro, e per l’inverno 2026-2027 le date sono già fissate.

Aggiornato il 22 ottobre 2026 · di Giulia Grussu e Stefano Puggioni, fondatori di KIVO · 7 min di lettura

L’equivoco che si ripete ogni novembre

Ogni anno intorno a metà novembre torna la stessa frase: «da domani obbligo di gomme invernali». Detta così è imprecisa, e l’imprecisione costa in due direzioni opposte — c’è chi cambia le gomme senza averne bisogno e chi non le cambia dove servivano.

Il punto è che non esiste un obbligo nazionale valido ovunque. L’obbligo nasce da ordinanze, emesse dall’ente proprietario di ciascuna strada, e vale sui tratti che quell’ordinanza indica.

Per il territorio di Torino l’ordinanza è della Città metropolitana (n. 858 del 27 ottobre 2025) e riguarda le strade provinciali di valle e di collina, non i corsi cittadini.

Le date dell’inverno 2026-2027, e quelle che fanno eccezione

L’ordinanza in vigore è la n. 858 del 27 ottobre 2025 della Città metropolitana di Torino. Non porta un anno nelle date: dice «dal 15 novembre al 15 aprile» e «dal 1 novembre al 30 aprile», e resta valida finché non viene sostituita. Per questo inverno, quindi, i periodi sono quelli della tabella.

Negli ultimi due anni l’ente ha riemesso l’ordinanza a fine ottobre (il 28 ottobre 2024 e il 27 ottobre 2025) per aggiornare l’elenco delle strade, lasciando invariate le date. Se ne uscisse una nuova nei prossimi giorni cambierebbe l’elenco dei tratti, non il calendario: conviene comunque ricontrollare la pagina della Città metropolitana prima di partire.

DoveDaA
Strade provinciali di valle e collina (elenco A)15 novembre 202615 aprile 2027
Provinciali di montagna di carattere alpino (elenco B)1 novembre 202630 aprile 2027
Strade urbane di Torino cittànessun obbligo generalizzato—

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Quali zone sono interessate

L’elenco A dell’ordinanza copre le aree in cui gelate e nevicate sono più probabili: Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca, Pinerolese, Val di Susa e Val Sangone, Valli di Lanzo, Valli Orco e Soana, Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea canavesana, Canavese e Collina torinese.

L’elenco B, quello che parte già il 1 novembre e arriva al 30 aprile, riguarda i tratti alti di Valli Pellice, Chisone e Germanasca, Val di Susa e Val Sangone, Valli di Lanzo e Valli Orco e Soana: per esempio la SP 23 del Colle del Sestriere nel tratto più alto, la SP 215 del Sestriere e la SP 212 del Moncenisio.

La Collina torinese è il nome che sorprende chi legge in fretta, perché non è lontana: è la collina che si vede dal Po. Nell’elenco ci sono la SP 114 di Superga, la SP 5 di Pino Torinese, la SP 124 di Pecetto, la SP 125 di Revigliasco, la SP 4 di Baldissero e la SP 96 di Rivodora: chi sale da quelle parti rientra nell’obbligo pur restando a pochi chilometri dal centro.

Non ci sono invece le strade di Cavoretto e della collina dentro i confini comunali: sono strade della Città di Torino, non provinciali, e l’ordinanza non le tocca.

Le strade statali e autostradali hanno ordinanze proprie, emesse dai rispettivi gestori, con periodi che possono non coincidere. L’unico modo serio di saperlo è il cartello all’imbocco del tratto.

Cosa soddisfa l’obbligo, e cosa no

La formula corretta dell’ordinanza è «pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo», e la parola oppure conta. Vale per tutti i veicoli a motore, con un’eccezione che riguarda le due ruote.

  • Pneumatici invernali montati. Sono quelli omologati secondo la direttiva 92/23/CEE o il corrispondente regolamento UNECE, con il marchio di omologazione: in pratica la marcatura M+S. L’ordinanza raccomanda di montarli su tutte e quattro le ruote per avere un’aderenza uniforme.
  • Catene o altri dispositivi a bordo. Basta averli nel bagagliaio: non devono essere montati, devono essere presenti e compatibili con le gomme dell’auto. Oltre alle catene sono ammessi i dispositivi conformi al DM 10 maggio 2011, come le calze da neve omologate. In caso di impiego vanno montati almeno sulle ruote motrici, seguendo le istruzioni del costruttore.
  • Moto e ciclomotori a due ruote sono esclusi dall’obbligo, ma nel periodo di vigenza possono circolare su quelle strade solo senza neve o ghiaccio sull’asfalto e quando non sta nevicando.
  • Non bastano catene di misura sbagliata, né il ricordo di averle comprate anni fa per un’altra auto.

Quanto costa sbagliarsi

Le sanzioni sono quelle previste dal Codice della Strada per l’inosservanza delle prescrizioni degli enti proprietari, e cambiano a seconda di dove ti trovi: da 42 a 173 euro nei centri abitati, da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati, dove passa la gran parte delle strade provinciali in elenco.

Gli importi sono fermi da fine 2022: l’aggiornamento biennale è stato sospeso anche per il 2026 dal decreto Milleproroghe (DL 200/2025, convertito nella legge 26/2026). Un adeguamento all’inflazione è previsto dal 1 gennaio 2027, a metà stagione. Il nuovo Codice approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026 abbasserebbe alcuni minimi (da 42 a 40 e da 87 a 80 euro), ma non è ancora in vigore.

La cifra non è la parte peggiore. Insieme alla sanzione è prevista l’intimazione a non proseguire il viaggio: l’auto si ferma lì, e nella pratica questo significa organizzarsi sul posto, con la neve e con il traffico dietro.

C’è anche un profilo che va oltre la multa. In caso di sinistro su un tratto soggetto a obbligo, circolare senza il corredo previsto è un elemento che può pesare nella ricostruzione delle responsabilità.

E l’auto ferma? La domanda che nessuno fa

È la domanda che riguarda chi la macchina la lascia in strada per settimane: se sono parcheggiato su un tratto soggetto a obbligo e non ho le gomme invernali, rischio qualcosa?

L’obbligo è costruito sulla circolazione e si contesta a chi sta circolando: un veicolo in sosta regolare non sta violando l’ordinanza sulle dotazioni invernali. Il problema, per un’auto ferma in collina d’inverno, è un altro e più concreto: se nevica e non hai il corredo, non puoi muoverla, e resta dove sta finché la strada non è pulita.

A questo si aggiunge il piano neve, che è la vera regola di sosta della stagione: quando scatta, i cartelli impongono di liberare determinati lati della strada per far passare i mezzi, e un’auto lasciata lì diventa rimovibile. Chi abita in collina e tiene la seconda auto ferma tutto l’inverno fa i conti con questo, ed è la ragione per cui un box o un posto in cortile in quelle zone vale più che in pianura.

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Domande frequenti

Da quando è obbligatorio avere le gomme invernali a Torino?

Per l’inverno 2026-2027 l’obbligo vale dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 sulle strade provinciali di valle e di collina indicate dall’ordinanza n. 858 del 2025 della Città metropolitana, e su alcune provinciali di montagna dal 1 novembre 2026 al 30 aprile 2027. Sulle strade urbane della città non c’è un obbligo generalizzato.

Basta avere le catene nel bagagliaio?

Sì, l’ordinanza richiede pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo: averli nel bagagliaio soddisfa l’obbligo, purché siano compatibili con le gomme del veicolo. Sono ammesse anche le calze da neve conformi al DM 10 maggio 2011. In caso di impiego vanno montati almeno sulle ruote motrici seguendo le istruzioni del costruttore.

Quanto costa la multa se non ho gomme né catene?

Da 42 a 173 euro nei centri abitati e da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati, con importi fermi al 2022 fino a fine 2026. In entrambi i casi è prevista anche l’intimazione a non proseguire il viaggio, che nella pratica è la conseguenza più pesante.

L’obbligo vale anche per l’auto parcheggiata?

No, l’obbligo riguarda la circolazione e si contesta a chi sta circolando: un veicolo in sosta regolare non lo viola. Resta il problema pratico di non poterlo muovere in caso di nevicata, e quello del piano neve, che può imporre di liberare la strada.

La collina torinese rientra nell’obbligo?

Sì, la Collina torinese è fra le zone dell’ordinanza della Città metropolitana: ci sono per esempio la SP 114 di Superga, la SP 5 di Pino Torinese, la SP 124 di Pecetto e la SP 125 di Revigliasco. Non ci sono invece le strade comunali di Cavoretto, che sono della Città di Torino.

Con la moto posso salire in collina d’inverno?

Moto e ciclomotori a due ruote sono esclusi dall’obbligo di gomme o catene, ma sulle strade in elenco, nel periodo di vigenza, possono circolare solo se non c’è neve o ghiaccio sull’asfalto e se non sta nevicando.

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Le guide dei quartieri citati

Fonti: Città metropolitana di Torino — Strade con obbligo di gomme o catene da neve · Città metropolitana di Torino — Ordinanza n. 858 del 27 ottobre 2025 (PDF) · Città metropolitana di Torino — Allegato 1, elenco delle strade provinciali (PDF) · Città metropolitana di Torino — I tratti stradali in cui vige l’obbligo delle gomme o catene da neve (27 ottobre 2025) · Polizia di Stato — Dal 15 novembre scatta l’obbligo degli pneumatici invernali · Polizia Locale — Milleproroghe convertito: sospeso anche per il 2026 l’aggiornamento delle sanzioni · Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Nuovo codice della strada: le principali novità (13 ottobre 2026)

Giulia Grussu & Stefano Puggioni — fondatori di KIVO

Abbiamo costruito KIVO a Torino, dove viviamo e dove parcheggiamo ogni giorno. Per farlo abbiamo mappato oltre 11.000 stalli fra strisce blu, bianche e zone di sosta della città: queste guide nascono da quei dati e dagli stessi giri a vuoto che fai tu.

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