Presa di ricarica per auto elettriche installata a parete dentro un box

Installare la colonnina di ricarica nel box in condominio

La domanda è sempre «il condominio può dirmi di no». La risposta è più favorevole di quanto quasi tutti si aspettino.

Aggiornato il 4 settembre 2026 · di Giulia Grussu e Stefano Puggioni, fondatori di KIVO · 4 min di lettura

La risposta breve: è un diritto, non un permesso

La domanda che si fa chi ha un box in condominio e un’auto elettrica è sempre la stessa: «l’assemblea può impedirmelo?».

L’articolo 1122-bis del Codice Civile, introdotto con la riforma del condominio, riconosce a ogni condomino il diritto di installare a proprie spese un impianto di ricarica per il proprio uso. Non è una concessione che l’assemblea può negare a piacimento: è una facoltà riconosciuta dalla legge.

L’approvazione dell’assemblea non è richiesta perché l’installazione avvenga, salvo il caso in cui i lavori comportino modificazioni strutturali rilevanti. Quello che l’assemblea può fare è un’altra cosa, e la vediamo qui sotto.

Cosa devi fare: la comunicazione

Il diritto non è muto: passa da un adempimento preciso, e saltarlo è il modo più semplice di trasformare una cosa dovuta in una lite.

Chi intende installare l’impianto deve darne comunicazione scritta all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione dei lavori quando sono necessarie modificazioni delle parti comuni — il passaggio dei cavi, l’attraversamento di un muro, l’uso di una parte comune.

Ricevuta la comunicazione, l’amministratore deve convocare l’assemblea entro trenta giorni.

La comunicazione va fatta per iscritto e con una traccia: è il documento che, se poi qualcuno contesta, dimostra che hai seguito la procedura.

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Cosa può fare l’assemblea, e cosa no

La distinzione è netta e conviene averla chiara prima di sedersi.

  • Può prescrivere modalità alternative di esecuzione. Se c’è un percorso dei cavi meno invasivo o un punto di attacco diverso, l’assemblea può indicarlo. È una facoltà sulle modalità, non sul se.
  • Può imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. Sono i tre limiti che la norma nomina, e sono limiti reali: l’installazione non deve comprometterli.
  • Non può negare l’installazione in quanto tale, quando avviene a spese del richiedente e per il suo uso, e non richiede modificazioni strutturali rilevanti.
  • Non può addebitarti le spese comuni per un impianto che è tuo e a tuo servizio: le spese sono a carico di chi lo installa, ed è esattamente il presupposto del diritto.

Le tre cose da verificare prima di ordinare l’impianto

Il diritto c’è, ma il progetto va fatto bene, e questi tre punti evitano quasi tutte le discussioni successive.

La potenza disponibile. Se il box è servito da un contatore proprio, il tema è la potenza di quel contatore. Se invece deriva dall’impianto condominiale, la questione va affrontata prima, perché tocca una parte comune e cambia la natura della comunicazione.

Il percorso dei cavi. È la parte che genera più obiezioni, perché è quella che si vede. Presentare all’amministratore un percorso già pensato, con il tracciato indicato, riduce di molto le proposte alternative.

La sicurezza antincendio. Nei garage interrati e nelle autorimesse condominiali esistono regole specifiche che vanno verificate con un tecnico: è il punto su cui una prescrizione dell’assemblea è più probabile e, spesso, fondata.

Perché per chi affitta il box è un investimento diverso

Se il box lo tieni per te, la colonnina è una comodità. Se lo affitti, è un’altra cosa: è la caratteristica che sposta di più il tipo di domanda.

Chi ha un’auto elettrica e vive in un palazzo senza presa cerca esattamente questo, e non tratta sul prezzo: sta risolvendo un problema che nessun altro posto della zona gli risolve.

È anche una delle poche migliorie che alza il canone in modo strutturale invece che marginale — a differenza di una tinteggiatura, che si nota e basta.

Su KIVO la presa di ricarica è una caratteristica filtrabile: chi cerca un posto per l’elettrica filtra per quella, e i posti che non ce l’hanno semplicemente non compaiono.

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Domande frequenti

Il condominio può vietarmi di installare la colonnina nel mio box?

No, non in quanto tale. L’articolo 1122-bis del Codice Civile riconosce a ogni condomino il diritto di installare a proprie spese un impianto di ricarica per il proprio uso, e l’approvazione dell’assemblea non è richiesta salvo il caso di modificazioni strutturali rilevanti.

Cosa devo comunicare all’amministratore?

Una comunicazione scritta con il contenuto specifico e le modalità di esecuzione dei lavori, quando sono necessarie modificazioni delle parti comuni. Ricevuta la comunicazione, l’amministratore deve convocare l’assemblea entro trenta giorni.

Cosa può decidere l’assemblea?

Può prescrivere modalità alternative di esecuzione e imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio. Sono facoltà che riguardano il come, non il se: non può negare l’installazione quando avviene a spese del richiedente e per il suo uso.

Chi paga l’impianto?

Chi lo installa, ed è il presupposto stesso del diritto: la norma parla di installazione a proprie spese per il proprio uso. Di conseguenza il condominio non può addebitare a tutti le spese di un impianto che serve un singolo, né il singolo può pretenderne la ripartizione.

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Le guide dei quartieri citati

Fonti: Art. 1122-bis Codice Civile — Impianti per la ricarica dei veicoli elettrici

Giulia Grussu & Stefano Puggioni — fondatori di KIVO

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